Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è uno strumento a sostegno delle imprese che, a seguito dell’emergenza Covid-19, investono nella formazione e nella riqualificazione personale dei lavoratori dipendenti, al fine di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro per agevolare la graduale ripresa dell’attività lavorativa.

Possono presentare istanza per accedere al Fondo i datori di lavoro privati che, entro il 30 giugno 2021, abbiano stipulato o stipuleranno, con le parti sociali, accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione temporanea dell’orario di lavoro dei dipendenti (fino ad un massimo di 250 ore), per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia convertito in attività formative.

La misura consente dunque di rimodulare l’orario dei lavoratori, senza diminuirne lo stipendio, e destinare parte di questo tempo alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze e di riqualificazione, senza nessun onere per le Aziende in quanto le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato.

Il requisito fondamentale, quindi, per accedere al Fondo nuove competenze è la preventiva stipula dell’accordo per la formazione.

L’istanza per la presentazione delle domande è gestita da ANPAL attraverso il servizio online dedicato.

Alla presentazione dell’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

  • gli accordi collettivi di rimodulazione
  • progetti formativi dettagliati;
  • il numero di lavoratori coinvolti;
  • numero di ore dell’orario di lavoro;
  • nel caso di corsi di formazione da parte dell’impresa stessa devono essere dimostrati i requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Il progetto formativo deve rispondere ai nuovi fabbisogni del datore di lavoro oppure puntare a incrementare l’occupabilità del lavoratore, e deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione e personalizzazione dei percorsi di apprendimento e del sistema di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi.

Le attività formative possono essere erogate da soggetti accreditati ovvero da enti formativi che, nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali, per statuto o istituzionalmente, svolgano attività di formazione. Anche le stesse imprese possono erogare la formazione laddove l’accordo lo preveda e a condizione che sia dimostrata la capacità formativa.

La valutazione dell’istanza avverrà da parte di ANPAL secondo il criterio cronologico di presentazione (fino ad esaurimento fondi) e sarà valutata in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal decreto.

Il FNC rimborsa i costi sostenuti dall’azienda, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, in relazione alle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

I corsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. Il limite temporale si allunga a 120 giorni nel caso di istanza presentata attraverso i Fondi interprofessionali.

 

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