È stato pubblicato in gazzetta (GU n. 309 del 14/12/2020) il Decreto 18 settembre 2020 che definisce le condizioni per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni introdotte dall’art. 38 c. 2 del Decreto Rilancio e finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Nel Decreto sono previsti contributi a fondo perduto rivolti alle Startup innovative classificabili come piccole imprese e alle persone fisiche che intendono avviare una Startup,  per l’acquisizione di servizi prestati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative, come incubatori, acceleratori, innovation hub e business angels.

Sono ammissibili i piani di attività che prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo nei seguenti ambiti:

  • la consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto;
  • la gestione della proprietà intellettuale;
  • il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale;
  • lo sviluppo e lo scouting di tecnologie;
  • la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale;
  • i lavori preparatori per campagne di crowfounding;
  • solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle attività di progetto.

Le agevolazioni sono concesse, a titolo de minimis, e, sotto forma di contributo a fondo perduto in misura pari all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività nel limite massimo di 10.000,00 euro per start-up innovativa.

Inoltre nel Decreto, vengono definite le modalità relative agli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative che ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni l’investimento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • non può essere inferiore a 10.000,00 euro
  • non deve determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della startup innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi equity eventualmente sottoscritti
  • dev’essere detenuto per un periodo non inferiore a diciotto mesi
  • non deve essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.

Ogni start-up innovativa può presentare una sola domanda di agevolazione, avente ad oggetto uno o più investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o più attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitato.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Invitalia, che gestisce lo strumento, definirà modalità e i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande.

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